La stazione appaltante deve sincerarsi della motivata e comprovata presenza di segreti tecnici e commerciali che rendano non ostensibile l’offerta. La presenza di segreti tecnici e commerciali fornita in sede di istanza di partecipazione si è rivelata, nella fattispecie, solo una mera indicazione dei capitoli asseritamente coperti da segreto: il diniego ostensivo, pertanto, è stato deciso dalla stazione appaltante a fronte di mere dichiarazioni dell’impresa controinteressata.



