Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS L’oggettiva grossolanità interpretativa che si perpetua nella lettura sul rapporto fra affidamento diretto “classico” nel codice dei contratti pubblici e rispetto dei principi fondamentali del Trattato

La baggianata nasce inequivocabilmente dall’ANAC (linee guida n. 4, sub-paragrafo n. 3.1): «L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)». Ma che cosa ha detto il giudice amministrativo su questo punto? Ovvero, qual è la serena giurisprudenza che non si conosce o che si fa finta di non conoscere?

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