La baggianata nasce inequivocabilmente dall’ANAC (linee guida n. 4, sub-paragrafo n. 3.1): «L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)». Ma che cosa ha detto il giudice amministrativo su questo punto? Ovvero, qual è la serena giurisprudenza che non si conosce o che si fa finta di non conoscere?



