Affinchè documenti tecnici allegati all’offerta di una concorrente siano esclusi dall’accesso è necessario che essi riguardino veri e propri segreti industriali, non essendo sufficiente l’allegazione – peraltro generalizzata – della sussistenza di particolari condizioni commerciali (derivanti da posizioni di favore, svolgimento di trattative, o altre evenienze) presso fornitori terzi, posto che ogni offerta presuppone – proprio in virtù della concorrenza di mercato – una capacità competitiva che si fonda su rapporti individualizzati (e non semplicemente standardizzati) dell’impresa.



