E non è suscettibile di disapplicazione (principi più che pacifici).
«Ogni bando diretto all’indizione di procedure di carattere concorsuale non può che essere sottoposto a un’interpretazione strettamente letterale, in ossequio al principio della par condicio tra gli operatori economici nell’accesso ai benefici da esso previsti. Sul punto la giurisprudenza (in gran parte sviluppatasi in materia di appalti pubblici, ma ispirata a principi vigenti anche nelle procedure selettive per l’accesso a benefici pubblici, quale è quella oggetto della presente causa) è costante: «Il bando di gara deve essere oggetto di interpretazione strettamente letterale, di conseguenza le regole contenute vincolano rigidamente l'operato della Pubblica Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in considerazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, nonché del principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata» (Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2021, n. 5970); «Il favor per la concorrenza non può essere disgiunto dal necessario rispetto della par condicio tra gli operatori, la quale impone di non attribuire agli atti di gara una portata diversa rispetto a quella obiettivamente evincibile dal loro tenore testuale. Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò esclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato letterale» (TAR Lazio, Roma, I, 2 agosto 2021, n. 9140)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4 febbraio 2022, n. 260).



