Al fine di accertare come sospetta di anomalia ex lege un’offerta ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, deve rinvenirsi un preciso presupposto fattuale, ossia che i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara vengano superati tanto dall’offerta tecnica, quanto dall’offerta economica (principio pacifico). La verifica ad attivazione discrezionale di cui al comma 6? Non configura un’obbligo, ma fatto salvo il «caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità» (principio consolidato).



