La direttiva osta ad una normativa nazionale la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento, a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, al carattere colpevole di tale violazione.
«7.2 Più complessa è la questione della rimproverabilità della condotta della Amministrazione e, pertanto, della esistenza della colpa.
Secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbe prescindersi dall’accertamento di tale elemento, in quanto troverebbero applicazione i principi di una alla storica sentenza della Corte di giustizia europea, III, 30 settembre 2010 n. C-314/09, costantemente seguiti dalla giurisprudenza amministrativa.
La prospettazione, seppur suggestiva, non è convincente atteso che ad avere danneggiato la ricorrente è una condotta legittima, anzi dovuta, costituita dalla risoluzione del contratto, quale conseguenza dell’accertamento giudiziale della nullità dell’atto di indizione della gara.
Invero, nella succitata sentenza è stato, come noto, affermato il principio, secondo il quale la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata.
A ben vedere, la Corte fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di condotte illegittime e non anche a quelle (quale quella in esame) di attività legittime.
La differenza è sostanziale, in quanto solo qualora a causare il danno sia stata la violazione della normativa in materia di appalti può giustificarsi una responsabilità di tipo oggettivo; nella diversa ipotesi in cui tale disciplina impone la mancata aggiudicazione o la risoluzione del contratto vanno, invece, applicati gli ordinari criteri di imputazione soggettiva della responsabilità.
A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi in quanto alla base della condotta causativa del danno si pone comunque la violazione di una disposizione in materia di appalti (i.e. art. 2 l.r. n. 15/2008), in quanto la stessa è la causa non diretta, ma indiretta e mediata del pregiudizio subito dalla cooperativa ricorrente.
Nella specie la risoluzione è avvenuta legittimamente, per cui, ad avviso del collegio, non può trovare applicazione il principio surrichiamato» (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5 giugno 2014, n. 1464).



