Da un lato, la rinuncia agli atti del giudizio promanante dall’appellante principale, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio; dall’altro, la dichiarazione del difensore dell’appellante incidentale, resa in udienza, di non avere più interesse all’esame dell’appello incidentale, per effetto della rinuncia all’appello principale.



