L’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio. L’obbligo giuridico di provvedere non ha ad oggetto la conclusione del contratto, bensì la determinazione della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione.
L’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio. L’obbligo giuridico di provvedere non ha ad oggetto la conclusione del contratto, bensì la determinazione della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione.