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FREE ANCI Lombardia e i suoi – e i nostri – rilievi sulle linee guida ANAC per la qualificazione delle stazioni appaltanti

«Linee guida ANAC per qualificazione di SA e CUC, decorrenza rinviata ad attuazione Codice appalti». Ma l’ANAC – e questo lo diciamo noi – non era legittimata da nessuna fonte avente forza di legge ad emanare le linee guida di cui alla delibera 28 settembre 2022, n. 441.


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L’unico atto di legittimazione per l’ANAC per l’adozione delle linee gudia è stato il «Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione, sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito PCM) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC)», così come riportato in premessa alla menzionata delibera.

Ma il protocollo d’intesa non è una fonte di diritto, né tanto meno ha forza e valore di legge.

Nella specifica materia le fonti di diritto sono solo due.

La prima è data dal d.P.C.M. previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 2, che non è stato mai adottato e che non lo sarà mai più.

La seconda è data dalla “legge delega”, la L. 21 giugno 2022, n. 78, che all’articolo 1, comma 1, così prevede: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate».

È il comma 2, lett. c), che espressamente si occupa della materia, prevedendo la «ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

Sarà quindi un decreto legislativo a disciplinare ex novo la materia della qualificazione delle stazioni appaltanti.