“Non si può pretendere (per ovvie ragioni che non è nemmeno il caso di spiegare, tanto sono evidenti) che il concorrente fornisca all’amministrazione prima e al giudice poi la prova della concreta utilità che egli trarrebbe dalla visione delle offerte degli altri concorrenti. L’interesse del concorrente che richiede l’accesso a fini difensivi prevale ex lege sugli interessi di natura commerciale dei concorrenti, salvo casi di comprovata esistenza di segreti industriali o commerciali. Non rileva poi il fatto che nel momento in cui il ricorso per l’accesso passa in decisione sia formalmente decorso il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione”. Pregevole interpretazione, peccato che non sia pacifica.



