“Va ritenuto preferibile l’orientamento che estende maggiormente la possibilità di accedere all’offerta tecnica per esigenze difensive, tenuto conto che – diversamente opinando – il ricorrente sarebbe costretto ad agire avverso l’aggiudicazione in assenza dei necessari elementi conoscitivi”. “Infondata è quindi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per l’intervenuta decorrenza dei termini di impugnazione dell’aggiudicazione”.



