La differenza fra la lett. a) e la lett. c). Ma soprattutto: «le modifiche previste dall’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 sono riferite ai “contratti”, dal che può dedursi che il contratto debba essere stato già stipulato, perché se ne possa prospettare una sua modifica». Un po’ di ordine a fronte di certa grossolana giurisprudenza: primo T.A.R.; secondo T.A.R..



