Se pure la ratio dell’art. 38, c. 1, lett. c) e c. 2, d.lgs. n. 163/2006 è quella di consentire una semplificazione della fase di verifica dei requisiti, anche di moralità professionale, non si ritiene che le “spinte sostanzialistiche” - pur dettate dal condivisibile intento di accelerare al massimo le procedure di gara - possano giungere al punto di svuotare il necessario sindacato della commissione e della stazione appaltante, al quale il giudice non può e non deve sostituirsi.



