Il classico principio giurisprudenziale, oggi superato dalla nozione di «irregolarità essenziale».
«Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo per discostarsi, in tema di partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici deve distinguersi tra l’ipotesi della mera integrazione o specificazione di dichiarazioni già rese in sede di gara e quella concernente l’introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, soltanto quest'ultima dovendo ritenersi assolutamente non consentita in quanto contraria alla fondamentale regola della par condicio, giacché, ove, per converso, si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l'attività di integrazione non soltanto è consentita, ma è addirittura dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato dall'art. 46 del codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l'offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara (ex multis, Con. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4370; sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1255)» (Cons. Stato, V, 25 luglio 2014, n. 3962).



