La circostanza che il debito tributario sia di importo elevato, se può costituire un elemento valutabile ai fini dell’interruzione del rapporto di fiducia tra ricorrente e P.A., non può, d’altro canto, rappresentare l’unico elemento sul quale si fonda la valutazione dell’amministrazione, perché altrimenti si realizzerebbe un sostanziale automatismo espulsivo che, in presenza di una causa facoltativa di esclusione, non è ammesso dall’art. 80, comma 4, del codice (fattispecie in cui il decreto del MEF non era applicabile ratione temporis).



