Malgrado l’abrogazione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., è rimasta ferma la regola sostanziale che comporta che il concorrente deve comunque impugnare immediatamente l’ammissione (o l’esclusione) dell’altro, ove sia a conoscenza di una causa di illegittima ammissione (o esclusione) che abbia determinato un’alterazione della determinazione della soglia di anomalia, senza attendere l’esito della gara, id est l’aggiudicazione.



