Così scrive l’ANAC nel documento di consultazione (pag. 20): «Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro (…). Si ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere motivate nella lettera di invito». È vero?



