Il D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 4, prevale sul D.Lgs. 267/2000, art. 107, comma 3. Per la verità ci era sembrato di capire che si applicasse l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 267/2000: «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni». Dopo il T.A.R. dell’altro giorno, che ha detto che l’esclusione di un operatore economico in fase di controllo della documentazione amministrativa non spetta alla CUA-SUA ma al RUP dell’ente aderente, “non ci resta che piangere”.



