Nel caso in esame risulta integrata la fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/16, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte.



