L’avere l’impresa dichiarato di aver ottenuto l’autorizzazione a partecipare alla procedura, mentre la c.d. “autorizzazione” prodotta era quella del commissario giudiziale (laddove era necessaria quella del giudice fallimentare); l’aver dichiarato di essere in concordato in continuità aziendale, invece di specificare di avere soltanto presentato domanda di concordato con riserva (c.d. “in bianco”): fattispecie ricadente ratione temporis nel c.d. decreto “sblocca cantieri”.



