La disposizione stabilisce espressamente che in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di un concorrente, viene «riconvocata la medesima commissione», salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio di composizione della medesima: non è un problema l’apertura delle buste delle offerte economiche e quindi la conoscenza di queste ultime da parte dei commissari.



