«Il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero – come peraltro eccepito anche dalla resistente (…) – la richiesta di accesso agli atti di gara presentata dalla ricorrente in data 14 settembre 2022, non prospettando alcuna ragione di esigenza difensiva, va correttamente qualificata come di tipo esplorativo e, dunque, non riconducibile all’accesso difensivo documentale, disciplinato in via generale dagli art.22 ss. l. n. 241/1990 e, specificamente, nell’ambito degli appalti pubblici, dall’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.



