Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE INFORMATIVA INTERDITTIVA E FREQUENTAZIONI

La frequentazione che può assumere rilevanza ai fini dell’emissione di una informativa interdittiva non è solo quella con soggetti con precedenti di polizia o condanne per reati associativi.

«La tesi posta a sostegno del mezzo non può essere condivisa perché la frequentazione che può assumere rilevanza ai fini dell’emissione di una informativa interdittiva non è solo quella con soggetti con precedenti di polizia o condanne per reati associativi.

7.1.- Osserva in proposito la Sezione che il primo giudice ha preso atto della circostanza che i membri del consiglio di amministrazione della società attualmente appellante avessero avuto frequentazione con persone individuate nella nota informativa dei Carabinieri (…), interessate da condanne o precedenti di polizia, e, quindi, potenzialmente permeabili ai circuiti della malavita organizzata, ritenendo irrilevante la circostanza che (alcuni) dei reati contestati a tali soggetti non fossero propriamente connessi con il fenomeno associativo di stampo mafioso, dal momento che determinate fattispecie penali acquistano comunque significatività in relazione al contesto territoriale di riferimento, quando in esso la criminalità organizzata rappresenti il normale approdo finale delle carriere delinquenziali ed il collettore ultimo dei proventi illeciti (come nel caso di specie).

7.2.- La tesi è, secondo il Collegio, condivisibile, dal momento che le informazioni del Prefetto che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la p.a., non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza; correttamente il T.A.R. ha ritenuto che, anche se i reati contestati a detti soggetti non erano specificamente di stampo mafioso, tuttavia assumevano rilevanza ai fini che interessano in relazione al contesto territoriale di riferimento, in quanto comunque idonei a sfociare in manifestazioni tipiche della criminalità organizzata.

(…)

Appare evidente che i precedenti dei soggetti con i quali i membri del C. di A. avevano avuto frequentazioni, anche se non precipuamente di tipo associativo, avevano rilevanza ai fini che interessano, in quanto non necessariamente i reati di detto tipo devono essere tipizzati in stereotipate manifestazioni, ma possono assumere poliedriche e varie manifestazioni tuttavia idonee, stante il contesto sociale di riferimento, a sfociare in disegni di tipo mafioso.

Tanto premesso in fatto, osserva la Sezione in diritto, sulla scorta di consolidata giurisprudenza (…), che:

a) la normativa di settore privilegia una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dall'individuazione di responsabilità di rilevanza penale;

b) in base all’art. 4 del del d. lgs. n. 490 del 1994, come integrato dal comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252 del 1998, ai fini della acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le situazioni rilevanti ai fini del rilievo della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sono meno rigorose di quelle di cui all’art. 10 della l. n.575/1965 e la relativa informativa è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, a prescindere da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale;

c) l'azione metodologicamente mafiosa può infatti consistere non solo nel compimento di prefissati reati, ma anche nel fatto che essa assuma la forma più efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso, e quindi sia individuabile anche quando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi, delinqua con metodo mafioso, ponendo cioè in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione di tipo mafioso, che non è necessario che sia concretamente delineata con precisione come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica: essa può essere, invece, anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa - per le modalità che la distinguono - sia di per sé tale da evocare nel soggetto passivo, per il contesto ambientale infiltrato da associazioni di tale tipo, l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso;

d) poiché l'informativa non presuppone alcuna prova inconfutabile dell'intervenuta infiltrazione, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma basta la sussistenza di accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti, deve ritenersi che gli elementi sopra evidenziati, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, fossero idonei a denotare la non manifesta illogicità della ritenuta sussistenza di tale rischio;

e) nel quadro indiziario del provvedimento prefettizio assumono rilievo preponderante non prove, ma fattori induttivi di non manifesta infondatezza del giudizio prognostico del Prefetto,, purché ragionevole e circostanziato; tale organo dispone di un ampio margine di accertamento e apprezzamento, sindacabile in sede giudiziaria solo a fronte di evidenti vizi di valutazione;

f) il tentativo di infiltrazione mafiosa, anche se non può desumersi solo da puri indizi di natura geografico-parentale, sussiste tuttavia se (come nel caso che occupa), trovi riscontro in comprovati aspetti ambientali ed oggettivi che direttamente influiscano sull’impresa, che di per sé considerati sono privi di assoluta certezza, ma che, nell’ambito di un quadro indiziario coerente, anche se non perfezionato, sono idonei a costituire obiettivo fondamento alla valutazione induttivamente effettuata dall'amministrazione in ordine al rischio di infiltrazione mafiosa secondo cui il fatto addebitato possa costituire l'humus per detta infiltrazione secondo lid quod plerumque accidit, anche in considerazione delle specifiche situazioni politico - sociali dell'area geografica in cui opera l'impresa.

8.- Ha inoltre dedotto la parte appellante che, pure se il condizionamento delle scelte imprenditoriali può avvenire anche indipendentemente dall’acquisizione di quote o cariche sociali, in tali casi sarebbe maggiormente necessario il rigoroso accertamento delle connessioni e collegamenti operativi con le associazioni criminali, che nel caso di specie sarebbero insussistenti.

8.1.- Osserva il Collegio che, in sede di formazione della informativa antimafia, la ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata può operarsi sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.

Per l'attendibilità dell'interferenza è sufficiente quindi una serie di circostanze ed elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi, quando, come nel caso che occupa, essa è provata da un complesso di più elementi significativi, che corroboranti la sussistenza del pericolo di condizionamento.

L'insieme degli elementi raccolti non vanno infatti riguardati in modo atomistico, ma unitario, sicché la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. L'interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là dell'individuazione delle responsabilità penali, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.

Tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite

9.- Quanto alle frequentazioni giustificate dal rapporto di parentela, prosegue l’appellante, esse potrebbero assumere rilevanza con riguardo al rischio di infiltrazione solo se siano poste in essere con un soggetto “malavitoso”, e, nel caso che occupa, il T.A.R. non avrebbe considerato che era stato dedotto e documentato che nell’ambito di dette frequentazioni non sussisteva l’elemento rilevante ai fini del provvedimento di emissione dell'interdittiva costituito dal parente “malavitoso” con il quale fosse stata accertata una comunanza di interessi tale da provare la contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata.

9.1.- Ribadisce in proposito la Sezione che, in sede di redazione dell'informativa antimafia, il Prefetto gode di ampi margini di discrezionalità, potendo, tra l'altro, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da circostanze ex se prive di certezza assoluta, quali, ad esempio, sentenze di condanna, anche non definitive, o collegamenti parentali con soggetti malavitosi; peraltro, trattandosi in sostanza di un giudizio di probabilità, elaborato alla stregua della nozione di pericolo, al fine dell'efficacia preclusiva dell'informazione de qua, è necessario che gli elementi fondanti la stessa siano, nel loro complesso, tali da ingenerare il serio pericolo che l'attività d'impresa possa in qualche modo agevolare le attività criminali o esserne, comunque, condizionata (cfr. Consiglio di Stato, – omissis – 2014, – omissis – ; – omissis – 2014, – omissis – ).

Il tentativo di infiltrazione mafiosa, nella specie, è stato valutato come sussistente in relazione alla circostanza che il vincolo di parentela può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione (se non addirittura imporre in particolari contesti socio culturali un coinvolgimento nella stessa), cui si aggiungono una serie di significativi elementi indiziari, che qualificano, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi).

10.1.- Osserva il Collegio che nel caso di specie la informativa di cui trattasi fa riferimento a informativa dei Carabinieri che indicava, oltre al rapporto di parentela, anche gli ulteriori elementi sopra indicati dai quali si potevano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata anche da loro congiunti.

Le informative rese ai sensi degli art. 4, del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10, del d.P.R. n. 252 del 1998, non devono infatti fornire la prova né dei fatti di reato né dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, ma devono dimostrare la sussistenza di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata, nel caso di specie fornita, come da considerazioni in precedenza espresse, dalla rilevata sussistenza di frequentazioni con soggetti, legati anche da vincolo di parentela con i membri del C.d.A. della società di cui trattasi, gravati da provvedimenti di polizia, che, non solo in sé considerati, ma valutati in un più vasto quadro indiziario, territoriale e socio culturale, assumevano rilevanza della sussistenza di un sufficiente quadro indiziario di tentativo di infiltrazione mafiosa» (Cons. Stato).