L’offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche "comprovare" la sussistenza di un segreto, ciò che pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche "informazioni" da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.



