La garanzia provvisoria non attiene ai requisiti di partecipazione ma è parte essenziale dell’offerta, con la conseguenza che l’evidente difformità della garanzia rispetto allo schema legale delineato nella lex specialis determina l’invalidità dell’offerta e ne giustifica l’esclusione, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, al di fuori delle ipotesi delle carenze formali.



