Necessaria anche in capo all’affittante l’azienda, oltre che naturalmente all’affittuario, onde evitare che il ricorso a tale strumento negoziale, così come ad altri pure ammissibili, possa costituire strumento per eludere il principio del possesso necessariamente continuativo dei requisiti di partecipazione. E quindi l’ irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente del ramo di azienda refluisce inevitabilmente sulla posizione della cessionaria.



