Si osserva pacificamente, infatti, che «il fatto che la lex specialis di gara non stabilisse espressamente che il costo della manodopera non fosse soggetto a ribasso implica la sola conseguenza dell’applicazione della disciplina» seguente: «ossia inderogabilità dei trattamenti retributivi minimi e derogabilità, sulla base di specifiche giustificazioni, dei parametri di cui alle tabelle ministeriali». Quindi, non è che disapplichiamo la disposizione del nuovo codice, semplicemente l’interpretiamo nell’unico modo possibile (ieri come oggi). Quindi su questo siamo d’accordo con il Signo Ministro Salvini, non serve un correttivo …



