Deve «innanzitutto ritenersi che il primo giudice non ha sbagliato nel conferire rilevanza all’errore compiuto dall’ANAC, al punto da ritenere che esso ridondi indubbiamente sulla complessiva legittimità dell’atto impugnato con cui la ricorrente è stata sanzionata sia con una annotazione interdittiva, ai sensi dell’art. 80 comma 12, sia con le ulteriori sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del D. L.vo 50/2016».



