Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

La «sentenza appellata va confermata laddove ha ritenuto che nella specie non risulta, in effetti, integrata la condotta materiale sanzionabile ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, del D. L.vo 50/2016»

Deve «innanzitutto ritenersi che il primo giudice non ha sbagliato nel conferire rilevanza all’errore compiuto dall’ANAC, al punto da ritenere che esso ridondi indubbiamente sulla complessiva legittimità dell’atto impugnato con cui la ricorrente è stata sanzionata sia con una annotazione interdittiva, ai sensi dell’art. 80 comma 12, sia con le ulteriori sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del D. L.vo 50/2016».

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