Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario è titolare di una aspettativa di mero fatto (principio consolidato).
Si riscontra che, «poiché le procedure di gara non sono state definitivamente aggiudicate, nessun affidamento tutelabile può essere sorto in capo all’odierna ricorrente, essendo fisiologico che all’aggiudicazione provvisoria, che costituisce ancora un mero atto endoprocedimentale, possa non conseguire quella definitiva (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942), tanto è vero che si ritiene in giurisprudenza che se l’amministrazione decide di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l'avvio del relativo procedimento non deve essere neppure notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario, siccome titolare di una aspettativa di mero fatto (ex ceteris, cfr. C.d.S., sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189)» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 5 agosto 2014, n. 4481).



