La disciplina di gara prevedeva la contemporanea presentazione con un unica pec delle “buste” (files), contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica. Constatato che l’offerta economica era contenuta in una “busta” (file) separata dagli altri elementi (documentazione amministrativa e offerta tecnica), è rilevante e decisivo, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, che il rispetto dei tempi di invio delle offerte non fosse previsto dalla legge di gara come causa di esclusione. Mah!



