«Quanto al richiamo aperto fatto dalla ricorrente alle Linee Guida n. 2 dell'ANAC, se ne deve evidenziare la non vincolatività (ex multis, Cons. Stato, V, 13/11/2018, n. 7895; id., 22/10/2018 n. 6026), in quanto le stesse traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell'articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, di talché non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara».



