Si affermava che «il costo del lavoro non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato». «In ogni caso, la mancata specifica quantificazione dei costi della manodopera (…) non preclude ex sè la possibilità di formulare offerte ammissibili» da parte degli operatori economici.



