La correzione di eventuali errori di scritturazione e di calcolo è ammessa alla sola condizione che vi si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente. Ovvero l’inutilità del soccorso istruttorio correttivo.