I compilatori del nuovo codice hanno preso per buono il ragionamento dell’ANAC, passando sopra il principio logico elementare che, dove viene in evidenza un profilo di “maggioritarietà”, il raggruppamento può essere solo quello di quantità (cioè orizzontale) e non quello per diverse tipologie prestazionali (cioè verticale). Se ci sono una prestazione primaria e una secondaria (che, guarda caso, continuano a essere previste dal bando tipo ANAC n. 1/2023) è in rerum natura che una sia economicamente prevalente. Bastava cancellare il principio di maggioritarietà all’interno del raggruppamento orizzontale. E così, nei lavori in particolare, le PMI si guarderanno bene dal partecipare in un indistinto raggruppamento globale, per non dover essere corresponsabili dell’intera esecuzione dell’appalto. Seguono subappalti a gogò e mercato in mano ai gruppi iper-qualificati. Con i nostri migliori complimenti! Però dobbiamo avvertire i progettisti nell’appalto integrato, visto che già non hanno a loro favore neppure l’applicabilità della legge sull’equo compenso: evitino di “raggrupparsi” con l’appaltatore di lavori e si facciano solo “indicare”.
Si osserva che «nell’art. 68 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (…) non è più presente la distinzione tra ATI verticale ed orizzontale atteso che, come evidenziato a p. 103 della relazione illustrativa al decreto legislativo a tal fine predisposto, “all’art. 68, in ragione della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (punti 38, 39 e 40: nonostante gli artt. 19 e 63 direttiva, non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all’interno del raggruppamento, lo può fare in certi casi l’Amministrazione), si è configurato l’istituto del raggruppamento senza ricorrere agli istituti del raggruppamento orizzontale e del raggruppamento verticale, consentendo la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti” (cfr. altresì la relazione illustrativa a commento dell’art. 68 p. 107)» (Cons. Stato, IV, 20 novembre 2023, n. 9937).
La formazione.