Una non suscettibile di ribasso e quindi non giustificabile, l’altra suscettibile di ribasso e quindi da valutarsi in ordine alla sua congruità. Pertanto non è corretto riportare in disciplinare di gara la formula normativa di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 41, primo capoverso: «I costi della manodopera (…) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso». O comunque è un’evidente contraddizione logica richiamare detta formula e poi indicare – correttamente – un importo d’appalto in cui solo i «costi (…) della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso». Ognuno si tiene il legislatore e l’ANAC che ha.



