Dinanzi all’aggiudicazione definitiva disposta dalla CUC il Comune non avrebbe pertanto potuto avocare più a sé alcun potere in ordine alla scelta dell’operatore economico aggiudicatario. Conseguentemente, a meno che non fosse sopravvenuto un contrarius actus di revoca o annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva da parte della CUC stessa, il Comune non avrebbe potuto sottrarsi alla fase successiva della stipulazione del contratto.



