Una teoria della massima chiarezza sul sindacato della valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa.
«Emerge (…) la nota distinzione tra inattendibilità e opinabilità. Il giudice può sindacare e censurare l’inattendibilità, anche sul piano tecnico-scientifico, della conclusione cui giunge l’Amministrazione, perché attiene all’uso irrazionale del potere amministrativo; ma si deve arrestare di fronte ad un risultato che, per quanto intrinsecamente opinabile, non risulti tuttavia oggettivamente inattendibile. L’opinamento infatti, contenuto nei limiti dell’attendibilità, esprime il convincimento dell’amministrazione nell’ambito suo proprio. (…) Di fronte a due valutazioni tecniche, contrapposte negli esiti, entrambe opinabili ed entrambe attendibili (o privi di elementi, anche intrinseci, che ne dimostrino l’inattendibilità), il giudice non può scegliere quella di cui è personalmente più convinto, ma ha il dovere di lasciare la prevalenza a quella dell’Amministrazione» (Cons. Stato).



