L’Amministrazione aggiudicatrice compie un accertamento preliminare sulla capacità generale di partecipazione: l'esito di tale accertamento, ove dovesse concludersi positivamente con l’ammissione alla gara, costituisce atto ad esito provvisorio e quindi instabile, che può sempre essere modificato dall’Amministrazione stess nel corso della procedura mediante un distinto atto amministrativo. L'ammissione, pertanto, tutela solo l'interesse procedimentale del concorrente.



