La disposizione: «le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2» (D.Lgs. 36/2023, art. 54, comma 2). Quindi, se non è scelta la prima opzione, la seconda è automaticamente residuale (ciò che il collegio non sembra aver capito). Il problema semmai è un altro.



