La flessibilità che connota la procedura.
«L’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che, nelle procedure negoziale, «le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di esse le condizioni di appalto».
La «Richiesta di offerte» dispone (…) che, stilata la graduatoria, la stazione appaltante possa interpellare «i singoli concorrenti oggetto di valutazione mediante appositi incontri», fermo restando che all’offerente risultato primo nella graduatoria deve essere riservata «la possibilità di effettuare l’ultimo rilancio».
Questa previsione conferisce un ampio potere discrezionale alla stazione appaltante ed è coerente con la flessibilità che connota la procedura prescelta dalla stazione appaltante» (Cons. Stato).



