Come con il D.Lgs. 50/2016, l’offerta posta al di sotto della soglia di anomalia, pur essendo stata accantonata, va legittimamente considerata ai fini dell’aggiudicazione della gara, in quanto miglior offerta non anomala. E su questo ormai è nulla quaestio. Poi però la sentenza che si riporta si contraddice in ordine alla questione se anomalo sia già il ribasso pari alla soglia di anomalia oppure solo quello superiore. La contraddizione, in realtà, è nel corpo normativo del nuovo codice, compilato da un legislatore grossolano, qui come in altre disposizioni. Il consiglio dell’oracolo.



