Il principio di immodificabilità dell’offerta va declinato in termini che precludono la sostituzione dell’elemento economico della proposta del concorrente, tale essendo il costo della manodopera che, ove sensibilmente variato (e, di fatto, nella specie introdotto per la prima volta in sede di giustifiche), altera la composizione dell’offerta e incide sulla proposta economica, rendendo inattendibile la sua formulazione originaria.



