Sul primo punto, va detto che non si tratta affatto di una novità interpretativa (era già così anche con il vecchio codice). Sul secondo punto, non è precluso al concorrente di effettuare una propria valutazione dell’eventuale rischio. Sul terzo punto, vale quanto detto per il primo: detta omissione non è preclusiva tout court della possibilità per gli operatori di formulare un’offerta adeguata (come da previsione del D.Lgs. 36/2023 medesimo).



