Il MIT sostanzialmente non disattende il parere dell’ANAC: «la stazione appaltante delegata nominerà un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell’atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante; quest’ultima, invece, nominerà un suo rup per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega». Ma tanti enti vanno ancora avanti, ragionevolmente, con l’impostazione tradizionale: il RUP è appunto uno solo, dell’ente delegante; l’ente delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento per la fase di gara.



