L’operatore economico, al momento della presentazione della domanda, non era in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999, non avendo assunto un numero di lavoratori disabili corrispondente alla quota prevista e non avendo stipulato alcuna convenzione: deve quindi ritenersi sussistente l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Ma occorre anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, nella fattispecie non sussistente.



