Il «disciplinare di gara, relativo alla “Valutazione delle migliorie offerte”, indicava espressamente in apposita tabella “i documenti obbligatori per l’attribuzione del punteggio”, precisando che “visto l’impegno contrattuale che il Concorrente assume con la propria offerta, in assenza di tali documenti verrà attribuito un punteggio pari a zero rispetto al criterio interessato”». Quid juris?



