La nuova disciplina non è del tutto perspicua nella sua formulazione e non è affatto coordinata con l’istituto dell’accesso riferibile alla generalità degli atti di una gara di appalto. Si va comunque verso un allentamento del requisito della “stretta indispensabilità” anche perché, come da riscontro statistico in giurisprudenza, guarda caso la sussistenza del “segreto tecnico o commerciale” non viene mai riscontrata. Dunque le stazioni appaltanti non siano pavide e siano immediate nel non riconoscere la sussistenza di detto segreto. Il "correttivo", poi, non si preoccupa per nulla della già vexata quaestio del caso in caso in cui la stazione appaltante ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione la dovuta documentazione: la novella rivela tutti i suoi limiti.



