Né i principi di autoresponsabilità, efficienza e risultato, né la normativa in tema di procedure finanziate attraverso il PNRR ovvero l’esigenza di massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura possono giustificare la totale pretermissione di ogni confronto preventivo finalizzato a formare il giudizio della stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connatura la valutazione di anomalia dell’offerta (niente di nuovo).



