La questione riguarda il procedimento di verifica della congruità dell'offerta, i limiti del giudizio sulla sua modificabilità ed in particolare la circostanza se le giustificazioni rese debbano essere intese come una vera e propria modifica dell'offerta stessa, inammissibile in sede di verifica della sua congruità, ovvero possano essere intese quale mero chiarimento, ammesso dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.



