«Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese» (D.Lgs. 36/2023, art. 61, comma 2-bis, alla luce del correttivo “bollinato”). Leggi: si invitano solo le imprese locali (ma non piace solo a Salvini). Elegante e raffinata la previsione dell’«eccezione». Povero dirigente di ente locale!
Serafica la relazione illustrativa:
«La novella proposta è finalizzata all’introduzione di un nuovo comma 2-bis, al fine diprevedere, nell’ottica di favorire la partecipazione agli affidamenti anche delle MPMI, che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese».



